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Dal campo al cloud: la sfida dell’agricoltura 4.0 per il Data Act

di Maria Giulia Corazza

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1.     Introduzione

Lo scorso 12 settembre è diventato applicabile il Data Act, il più recente intervento normativo dell’Unione europea volto a disciplinare in modo organico la generazione, l’accesso e l’utilizzo dei dati prodotti da un’ampia gamma di dispositivi e servizi connessi. Si tratta di un Regolamento di portata generale, destinato a incidere su numerosi settori dell’economia europea caratterizzati dall’impiego crescente di tecnologie digitali e sistemi automatizzati. Perla prima volta, il legislatore europeo riconosce espressamente in una fonte vincolante la necessità di tutelare anche i dati generati dalle attività agricole (Considerando 27 del Regolamento). Questo riferimento, apparentemente marginale, ha in realtà un peso significativo: segna il riconoscimento formale del fatto che l’agricoltura – un settore per lungo tempo tradizionalmente percepito come lontano dalle dinamiche della digitalizzazione– produce oggi una quantità crescente di informazioni tecniche e operative, in virtù del sempre più diffuso utilizzo di macchine agricole all’avanguardia. Infatti, negli ultimi vent’anni la trasformazione digitale ha investito in modo capillare tutti i settori economici, e l’agricoltura non ha fatto eccezione. Il settore primario è oggi al centro di cambiamenti profondi e tangibili, un’evoluzione originariamente definita con l’espressione “Agricoltura 4.0” e, da alcuni, persino come una vera e propria “quarta rivoluzione industriale” (D’Avanzo, 2022), avente ad oggetto i macchinari impiegati nel comparto. Questo fenomeno, eterogeneo per natura, integra tecnologie digitali – dall’Internet of Things ai big data, dalla robotica alla blockchain – all’interno delle pratiche agricole, contribuendo ad accrescere produttività, sostenibilità e tracciabilità lungo l’intera filiera agroalimentare attraverso l’utilizzo di sensori per captare le condizioni atmosferiche, droni e trattori sofisticati che misurano l’effettiva quantità di sostanze da utilizzare o di seme da piantare, sistemi di monitoraggio delle colture, robot per la raccolta selettiva, soluzioni digitali per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti, fino a piattaforme per il benessere animale e la gestione intelligente degli allevamenti – solo per citare alcuni esempi. In questo modo, le innovazioni digitali in campo agricolo non solo supportano gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dalla strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork), ma si inseriscono anche nel più ampio disegno delle politiche dell’Unione in materia di digitalizzazione (Digital Strategy), favorendo la transizione verso un sistema agricolo più tecnologico, resiliente ed efficiente (c.d. Twin Transition). In questa prospettiva, gli strumenti digitali rafforzano la sicurezza alimentare, consentendo un approccio razionale e basato sui dati; allo stesso tempo, le soluzioni blockchain offrono ulteriori garanzie in termini di trasparenza e di tutela dei consumatori, assicurando una tracciabilità immodificabile lungo tutta la catena di approvvigionamento (D’Avanzo, 2021). Il fenomeno è già soggetto a una crescita esponenziale: i dispositivi di agricoltura 4.0 installati a livello mondiale, secondo le stime, hanno superato i 25 milioni nel 2023; è prevista una crescita a quasi 40 milioni entro il 2028, e così la dimensione del mercato globale della smart agriculture dovrebbe crescere dai 20,6 miliardi di dollari registrati nel 2023 a oltre 60 miliardi entro il 2033. Tuttavia, come spesso accade quando si parla di innovazioni di portata rivoluzionaria, le prospettive del settore appaiono sì promettenti, ma non prive di ambiguità. Per quanto l’agricoltura digitalizzata sembri disegnare un futuro migliore rispetto al contesto pre-digitale, occorre ricordare – e qui il giurista è naturalmente portato a notarlo – che “innovazione” non è, in termini assoluti, sinonimo di “miglioramento”. Sarebbe infatti riduttivo, e ci esporrebbe a una parziale cecità, ignorare le possibili ricadute della rapidissima evoluzione e diffusione di queste tecnologie: si tratta di sfide giuridiche e regolatorie inedite, che dovranno es sere affrontate per garantire un’implementazione equa ed efficace dell’agricoltura digitalizzata. Tale necessità emerge con particolare chiarezza se si considera che l’adozione di strumenti digitali non comporta soltanto un cambiamento tecnico delle pratiche agricole, ma anche – e soprattutto – una trasformazione strutturale delle relazioni tra gli attori coinvolti nella filiera (Ferrari,2023). L’implementazione di queste tecnologie segna infatti una cesura rispetto agli assetti tradizionali, ridefinendo ruoli, responsabilità e posizioni negoziali. Gli imprenditori agricoli, in passato soggetti centrali e relativamente autonomi nella gestione dei propri processi produttivi, si trovano oggi sempre più dipendenti da infrastrutture digitali, servizi di analisi dei dati, piattaforme di gestione e sistemi in cloud. Parallelamente, nella filiera si inseriscono nuovi protagonisti – gli Agricultural Technology Providers (ATPs), ossia i produttori dei macchinari stessi – che assumono funzioni decisive nella raccolta, nell’elaborazione e nel controllo dei dati agricoli, esercitando un’influenza crescente sulle scelte operative e strategiche delle aziende agricole. Questa riorganizzazione degli equilibri, che modifica tanto la distribuzione del potere informativo quanto l’accesso alle risorse essenziali per la produzione, solleva una serie di interrogativi giuridici complessi: dalla tutela dei dati e della proprietà intellettuale alla concorrenza nei mercati digitali, dalla responsabilità per malfunzionamenti algoritmici ai rapporti contrattuali asimmetrici tra agricoltori e fornitori tecnologici. È su questo terreno, ancora in larga parte inesplorato, che il diritto è chiamato a intervenire per garantire che la transizione digitale, pur portatrice di indubbi benefici, non determini nuove forme di vulnerabilità o squilibrio.

 

2.     Dalla macchina ai dati agricoli: il panorama regolatorio europeo

È inevitabile, a questo punto, soffermarsi sugli strumenti protagonisti della rivoluzione agronomica cui stiamo assistendo: le macchine e il loro portato innovativo, i dati agricoli. I due elementi sono inseriti in un sistema profondamente interconnesso: semplificando, l’agricoltore genera il dato attraverso l’utilizzo della macchina; il dato viene poi immesso in rete, spesso tramite sistemi in cloud, per essere aggregato, elaborato e successivamente impiegato per orientare le pratiche agronomiche, nuovamente svolte mediante la macchina. Il ciclo si autoalimenta in una dinamica circolare di produzione, elaborazione e riutilizzo dell’informazione – in dottrina si parla proprio di un “chicken-egg problem”, nella misura in cui “without data, digital services cannot take off, without digital services there is no motivation to share the data” (Brunori et al., 2025, p. 18). Le tipologie di macchinari sono molteplici – tanto con riguardo alle tecnologie impiegate, quanto alle operazioni agronomiche svolte – e, conseguentemente, molteplici sono le categorie di dati agricoli generate (Brunori et al., 2025). È proprio questo nuovo elemento, il dato agricolo, ad assumere un ruolo sempre più centrale: non soltanto nelle pratiche agronomiche in senso stretto, ma anche nello sviluppo di nuovi macchinari e servizi digitali, divenendo una componente fondamentale della filiera agroalimentare ed acquisendo, inevitabilmente, un valore (anche)economico. Posta la complessità degli strumenti coinvolti e dei rapporti tra i diversi attori del sistema, la regolamentazione dell’utilizzo delle macchine e della raccolta, uso e circolazione dei dati agricoli si colloca giocoforza all’intersezione di più normative europee: il Reg.(UE) 2024/1689 (AI Act); il Reg. (UE) 2016/679(GDPR); il Reg.(UE) 2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali; il Reg. (UE) 2022/868 (Data Governance Act) ed il recentissimo Reg. (UE) 2023/2854 (Data Act). Tali interventi regolatori possono essere più chiaramente interpretati se collocati lungo i tre macro–segmenti tradizionalmente utilizzati per descrivere la filiera agroalimentare: (i)agricoltura, (ii) trasformazione, (iii) commercializzazione e distribuzione. Tale tripartizione, pur semplificata, offre le coordinate analitiche minime per mappare i principali strumenti normativi, attualmente in via di applicazione o implementazione a livello sovranazionale, volti a disciplinare l’innovazione digitale nel comparto agroalimentare nella sua complessità. Volendoci concentrare sul primo segmento (agricoltura) possiamo individuare “a valle”, ossia nello spazio in cui i sistemi digitali incidono direttamente sull’organizzazione produttiva delle aziende agricole e sulle decisioni gestionali, le prime potenziali applicazioni dell’AI Act. Sebbene la portata dell’AI Act nel settore agrifood sia ancora limitata, essa può interessare le aziende agricole nei casi in cui vengano impiegati sistemi di intelligenza artificiale soggetti a obblighi di valutazione del rischio, trasparenza o conformità (Val,2025). È tuttavia sul nuovo triangolo operativo imprenditore agricolo–macchinari di agricoltura 4.0–ATPs che si crea una vera e propria deviazione rispetto ai rapporti tradizionali dell’impresa agricola. Questo nuovo assetto ridisegna la catena del valore, introducendo sia nuovi soggetti (gli ATPs), sia nuovi oggetti (i dati agricoli), così configurando il principale terreno di impatto delle iniziative regolatorie europee. “A monte” dell’utilizzo dei macchinari di agricoltura 4.0 si colloca, dunque, la regolamentazione del dato agricolo come nuovo elemento che entra nella filiera agroalimentare, la cui natura, titolarità e governance rappresentano inedite questioni giuridiche. Inizialmente, la dottrina ha reputato cruciale definire lo status giuridico del dato agricolo, alfine di individuare il regime normativo applicabile (Versaci, 2024; Ferrari,2024; Ferrari, 2023; Guarda,2023; Atik,2021; Ferrari, 2018). Tuttavia, la sola riconduzione alle principali categorie di dati personali (come definiti exart. 4.1 GDPR) o non personali (con iniziale applicazione del Reg. (UE)2018/1807) si è rivelata, oltre che ostica in svariati casi (Brunori et al., 2025; Atik e Martens, 2021), inadatta a rispecchiare appieno le caratteristiche e necessità riscontrate nel caso particolare dei dati agricoli (Atik,2022). In questo contesto, la diffusione dei datisi verifica, di fatto, con uno scambio B2B (azienda agricola–ATP)regolato da contratti bilaterali stipulati fra user (ossia l’azienda agricola, ex art. 2.12 Data Act) e data holder (ossia gli ATPs, ex art. 2.13 Data Act), spesso caratterizzati da un significativo squilibrio di potere negoziale a sfavore delle aziende agricole. Il rischio generalizzato è quello di una perdita di controllo da parte dell’agricoltore sui dati generati durante le lavorazioni, con tutte le degenerazioni che ne possono conseguire: dalla dipendenza tecnologica dal fornitore, dovuta alla mancanza di interoperabilità (c.d. digital lock-in, Guarda,2023), alla totale perdita di fiducia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, rafforzando il fenomeno massivo del digital divide (inteso come disparità nell’accesso e utilizzo delle tecnologie digitali, D’Avanzo, 2022) ed inevitabilmente rallentando la digitalizzazione del comparto.

 

3.     Uno sguardo oltre l’UE: gli strumenti di soft law

Il dibattito si è quindi progressivamente spostato dalla natura giuridica del dato agricolo alla configurazione di diritti e facoltà ad esso connessi. Prima ancora dell’adozione dei più recenti interventi normativi europei, sono emersi strumenti di soft law settoriali, volti a disciplinare la circolazione dei dati agricoli prescindendo dalla distinzione tra dati personali e non personali. Tali iniziative si sono sviluppate su scala globale, testimoniando un interesse crescente per la definizione di regole di governance dei dati nel settore agricolo. Nel contesto europeo, un riferimento centrale è il Codice di condotta UE sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale; a livello internazionale, si segnalano i Privacy and Security Principles for Farm Data adottati negli Stati Uniti nel 2014 ed aggiornati nel 2024, nonché ulteriori codici di condotta sviluppati in contesti extraeuropei, quali il Farm Data Code of Practice in Nuova Zelanda ed il Farm Data Code in Australia. A questi si affiancano iniziative di carattere più ampio, come la Global Open Data forAgriculture and Nutrition (GODAN), piattaforme che promuovono modelli di condivisione dei dati orientati all’apertura e all'innovazione, pur nel necessario bilanciamento con esigenze di tutela della privacy, della sicurezza e degli interessi economici. Da un punto di vista sostanziale, i principi sottesi a questi strumenti di soft law si ispirano in larga misura al modello di tutela delineato dal GDPR peri dati personali, stabilendo un collegamento diretto tra i diritti sul dato e il soggetto che lo genera, ossia l’operatore agricolo. In questa prospettiva, più che configurare un vero e proprio diritto di proprietà sui dati, la data ownership viene intesa come il diritto di determinare chi possa accedere ai dati e utilizzarli (Ferrari, 2018). Il data originator, secondo la definizione accolta anche dal Codice di condotta europeo, è il soggetto titolare di tali prerogative; tuttavia, non può parlarsi di proprietà in senso pieno, in quanto (nel caso europeo) è lo stesso Codice a chiarire che i dati non possono essere oggetto di un diritto di proprietà alla stregua di beni materiali. Sotto questo profilo, vi è una parziale divergenza rispetto all’impostazione statunitense, ove tende invece ad affermarsi una concezione più vicina al paradigma proprietario, secondo cui gli agricoltori sarebbero titolari delle informazioni generate nell’ambito delle proprie attività produttive (Versaci, 2024). In termini operativi, i codici di condotta convergono nel riconoscere un ruolo centrale al contratto B2B quale sede privilegiata di regolazione dei rapporti tra le parti, attribuendo all’agricoltore una posizione di rilievo nella determinazione delle condizioni di accesso e utilizzo del dato. In particolare, i codici di condotta esaminati individuano un nucleo comune di garanzie, incentrato sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, sul controllo dell’operatore agricolo sui dati generati nell’attività produttiva, sulla limitazione degli usi da parte di terzi e sulla possibilità di accesso, recupero e riutilizzo delle informazioni raccolte. In tale quadro, la portabilità assume una funzione centrale, poiché consente al data originator di ottenere i dati che lo riguardano per conservarli o impiegarli in altri sistemi, piattaforme o infrastrutture di archiviazione. Pur con formulazioni non sempre coincidenti, i diversi codici mostrano una sovrapposizione sostanziale anche rispetto all’esigenza di assicurare forme di interscambio e riuso dei dati che evitino fenomeni di chiusura tecnologica e favoriscano ambienti digitali aperti. L’interoperabilità, intesa come la capacità di un medesimo dato di essere utilmente impiegato per finalità multiple e in contesti differenti, finisce così per assumere un rilievo non soltanto tecnico, ma anche giuridico-economico, in quanto condizione necessaria affinché la circolazione dei dati possa tradursi in effettiva creazione di utilità per tutti gli operatori coinvolti. Proprio sotto questo profilo, tuttavia, emerge con chiarezza il limite strutturale di tali iniziative di “regolamentazione” volontaria: esse difettano di un solido fondamento giuridico che consenta di ancorare stabilmente i diritti riconosciuti, lasciandoli esposti a interpretazioni variabili e ad un’applicazione disomogenea – anche in ragione del fatto che la loro operatività è rimessa alla libera adesione delle parti, le quali scelgono arbitrariamente di richiamarne l’applicazione in via contrattuale. La loro natura di soft law ne limita l’efficacia nel riequilibrare le dinamiche di mercato e le asimmetrie contrattuali già evidenziate, con il rischio di ridurre i codici di condotta a mere dichiarazioni programmatiche, prive di reale forza vincolante (Atik e Martens, 2021; Ryan et al.,2024). Ne deriva l’esigenza di un diverso disegno regolatorio, sufficientemente flessibile ma al contempo giuridicamente fondato, capace di superare tali criticità e di fornire un quadro coerente e realmente efficace per la governance dei dati agricoli.

 

2.     La nuova frontiera del Data Act: verso un Common European Agricultural Data Space, un “work in progress” made in EU

Se i codici di condotta e gli altri strumenti di soft law hanno avuto il merito di far emergere, in via anticipata, i nodi centrali della governance dei dati agricoli, uno dei possibili sviluppi regolatori idonei a superarne i limiti è oggi rappresentato dall’esperimento europeo dei Common European Data Spaces. Dedicati a 14settori economici differenti, essi si collocano nel solco della European Strategy for Data, mirando alla creazione di un vero mercato unico europeo dei dati, fondato sulla libera circolazione delle informazioni, sul rispetto delle regole e dei valori dell’Unione e sulla predisposizione di condizioni eque, trasparenti e praticabili per l’accesso e il riuso dei dati. In questo quadro, i data spaces europei si configurano come infrastrutture comuni e cornici di governance condivise, pensate per facilitare la messa in comune, l’accesso e la condivisione dei dati in modo sicuro, affidabile e non discriminatorio, lasciando però ai titolari il controllo sui dati generati e sulle condizioni del loro riutilizzo. La loro architettura, inoltre, non presuppone una centralizzazione del dato, ma tende piuttosto a un modello federato e decentralizzato, fondato sull’interoperabilità, sulla semantica condivisa e su regole comuni di accesso e uso (Vander Valk e Ryan, 2025). In tale contesto si inserisce il Common European Agricultural Data Space(CEADS), espressamente annunciato dalla Commissione quale spazio europeo dedicato alla condivisione affidabile dei dati agricoli tra soggetti privati e (anche) autorità pubbliche. La sua funzione, almeno nelle intenzioni, è precisamente quella di offrire una risposta strutturale alle criticità già emerse nei rapporti B2B del settore: ridurre le asimmetrie informative e contrattuali, rafforzare la fiducia nella condivisione dei dati, evitare fenomeni di lock-in, favorire l’interoperabilità e consentire all’operatore agricolo di mantenere un effettivo controllo sulle condizioni di accesso, utilizzo e circolazione dei dati generati nell’attività produttiva. Non si tratta, dunque, soltanto di una piattaforma tecnica, ma di un ambiente regolato in cui infrastruttura, mercato, diritto e standard di comportamento devono concorrere a realizzare un ecosistema di condivisione insieme efficiente ed affidabile (Vander Valk e Ryan, 2025). Il funzionamento del CEADS si fonda sull’interazione tra i principali strumenti regolatori della European Strategy for Data. Il Data Governance Act svolge una funzione abilitante, in quanto mira a creare le condizioni di fiducia e le infrastrutture necessarie alla condivisione dei dati ,attraverso l’introduzione di meccanismi di intermediazione e modelli di governance. Il Data Act interviene invece sul piano sostanziale, disciplinando l’accesso e l’uso dei dati, anche nei rapporti tra imprese, e contribuendo a riequilibrare le asimmetrie contrattuali che caratterizzano il settore agricolo imponendo regole derivanti da una fonte di hard law sovranazionale. Proprio per questo, il Data Act costituisce una base giuridica essenziale per l’evoluzione dello spazio europeo dei dati agricoli (si veda il capo VIII del Data Act, dedicato all’interoperabilità, ed in particolare l’art. 33, rubricato “Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati”),pur non esaurendo, da solo, le esigenze di settore (Atik,2023): la specificità del contesto agricolo continua, infatti, a far emergere profili che richiedono adattamenti ulteriori, tanto sul piano definitorio quanto su quello delle garanzie sostanziali per gli agricoltori (Brunoriet al., 2025). Da questo punto di vista, il CEADS appare ancora un progetto in via di consolidamento, più che un assetto ormai compiuto. La stessa Commissione, recependo gli esiti del progetto preparatorio AgriDataSpace, insiste su un’impostazione graduale e decentralizzata, costruita a partire dalle iniziative di condivisione già esistenti e orientata a porre gli interessi dell’agricoltore al centro della governance dellospazio comune. Le raccomndazioni elaborate in tale sede insistono, tra l’altro, sulla necessità di prevedere meccanismi di usage control, strumenti di tutela della riservatezza, modelli di consenso più fluidi, interoperabilità tecnica, prevenzione del lock-in, organismi di coordinamento capaci di raccordare GDPR, Data Governance Act, Data Act e codici di condotta settoriali, nonché possibili sistemi di certificazione e regimi ibridi di governance che combinino logiche di mercato e tutela dell’interesse collettivo (Vander Valk e Ryan, 2025). In definitiva, il CEADS rappresenta oggi la più avanzata prospettiva di superamento della attuale frammentarietà regolatoria: esso segna il passaggio da una regolazione affidata quasi esclusivamente al contratto e alla soft law a un modello di governance multilivello, nel quale la disciplina orizzontale europea e la costruzione di infrastrutture federate di condivisione dei dati possono finalmente offrire al settore agricolo un quadro più stabile, trasparente e interoperabile. Resta però decisivo verificare, nella concreta implementazione del CEADS (e quindi, in sostanza, del Data Act) se l’ambizione europea di un mercato dei dati “equo” riuscirà davvero a tradursi, anche in agricoltura, in un effettivo rafforzamento della posizione dell’impresa agricola e in una distribuzione più equilibrata del valore economico e sociale generato dai dati. In questa prospettiva, il Data Act costituisce un nuovo banco di prova per comprendere se la sovranità sui dati agricoli possa trovare, nell’ordinamento dell’Unione, una tutela non solo proclamata, ma concretamente esercitabile.

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