Dalla Direttiva (UE) 2019/904 al Regolamento (UE) 2025/351: plastica e materiali destinati a stare a contatto con gli alimenti

di Benedetta Pisauro
La Direttiva (UE) 2019/904
Negli ultimi anni, l’Unione europea ha intensificato la regolamentazione in materia di plastiche e riciclaggio, promuovendo un impianto normativo più solido e orientato allo sviluppo sostenibile. La Direttiva(UE) 2019/904,nota come “Direttiva SUP” (Single-Use Plastics), ha come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso (Articolo 2) per promuovere un modello di economia circolare valido, ottimizzando gli obiettivi di sostenibilità ambientale e incentivando il riciclo (Considerando n. 36).
Gliobblighi della Direttiva sono sintetizzabili come segue:
1. Riduzione del consumo di prodottidi plastica monouso (articolo 4), individuati nella parte A dell’allegato allastessa direttiva (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio,usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asportogeneralmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumosenza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento compresii contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per ilconsumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti einvolucri contenenti alimenti).
2. Divieto di immissione sul mercato(articolo 5) dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte Bdell’allegato ( bastoncini cotonati,posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccare a sostegnodei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi eapplicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativimeccanismi, contenitori per alimenti inpolistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio,usati per alimenti, destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmenteconsumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriorepreparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi icontenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumoimmediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti einvolucri contenenti alimenti; contenitori per bevande in polistirene espanso erelativi tappi e coperchi; tazze per bevande in polistirene espanso e relativitappi e coperchi). e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.
3. Conformità a determinati requisiti(articolo 6), in particolare la non staccabilità dei tappi e dei coperchi per icontenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a direrecipienti usati per contenere liquidi (parte C dell’Allegato), la riduzionedel contenuto di plastica per le bottiglie per bevande con capacità fino a trelitri (parte F dell’allegato), a partire dal 2025, e il raggiungimento di uncontenuto minimo di plastica riciclata nelle medesime bottiglie a partire dal2030.
4. Marcatura dei prodotti di plasticamonouso elencati nella parte D dell’allegato alla Direttiva, con indicazioniche riportino le modalità corrette di gestione del rifiuto, le forme di smaltimentodei rifiuti da evitare, la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente «incidenzanegativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimentoimproprie del rifiuto».
5. Un regime di responsabilità estesadel produttore, per i prodotti elencati nella parte E dell’allegato, tra cui, amero titolo esemplificativo, contenitori per alimenti, ossia recipienti qualiscatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumoimmediato, sul posto o da asporto, generalmente consumati direttamente dalrecipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempiocottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipofast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione dicontenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinatial consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriorepreparazione; contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossiarecipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande erelativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativitappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappie coperchi di plastica; tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.
L’attuazionenazionale della Direttiva (UE) 2019/904
Tuttavia,l’attuazione italiana degli obblighi imposti dalla Direttiva, avvenuta conD. Lgs. 196/2021 ne ha distorto l’applicazione. L’Articolo5, comma 3, del citato Decreto legislativo ha infatti previsto l’esclusione daldivieto di immissione sul mercato di prodotti monouso e di prodotti di plasticaoxodegradabile dei materiali biodegradabili e compostabili, incentivando la sostituzionedella plastica con la bioplastica piuttosto che mirare alla sua reale riduzione,appiattendo la finalità prospettata di educazione al consumo responsabile delleplastiche. Tale scelta, ponendosi in contrasto con il diritto dell’Unioneeuropea, ha condotto la Commissione ad avviare una procedura di infrazione control’Italia. Ancora una volta, l’Italia ha optato per un adattamento parzialedella norma, eludendo il fulcro del problema e discostandosi da Francia eGermania che, invece, hanno adottato misure più strutturate e coerenti con gliobiettivi europei. La Francia, con la sua “legge anti-spreco” (Loi n° 2020-105 du 10 février2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) e la conseguente modifica del Codice dell’Ambiente, punta a dimezzare entro il 2030 il consumo di bottiglie monouso in plastica (Articolo L 541-10-11 del Codice francese dell’Ambiente)e ha posto il divieto delle stoviglie monouso (Articolo L-541-15-10 del Codice francese dell’ Ambiente),estendendo la responsabilità dei produttori nello smaltimento dei rifiuti, incentivando così una produzione meno massiccia. Il modello tedesco promuove l’etica del riutilizzo come nuovo standard e di politiche orientate alla riduzione complessiva dei rifiuti, come dimostra la legge sugli imballaggi, Gesetz über das Inverkehrbringen,die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen(Verpackungsgesetz - VerpackG), BGBl. I S. 2234.
Il Regolamento (UE) 2025/351
Il Regolamento (UE) 2025/351, in vigore dal 16 marzo 2025, ha introdotto degli aggiornamenti normativi relativi ai materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti. Il nuovo quadro regolatorio modifica e integra i precedenti regolamenti, tra cui il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione, il Reg. (UE) 2022/1616 della Commissione e il Reg. (CE) n. 2023/2006 della Commissione. La summenzionata revisione si inserisce nella strategia atta a promuovere l’utilizzo di materiali eco-compatibili, implementando gli standard di sicurezza alimentare e favorendo il funzionamento dell’economia circolare. Il Regolamento(UE) 2025/351:
1. introduce requisiti nuovi e più stringenti sulla purezza dei materiali (articolo 1, par.3, che aggiunge l’articolo Articolo 3bis al Regolamento (UE) n.10/2011);
2. stabiliscesoglie per le sostanze genotossiche e non genotossiche, con particolareattenzione alle NIAS (sostanze non intenzionalmente aggiunte), che dovrannoconfluire nella dichiarazione di conformità del prodotto, assicurando unamaggior attenzione alla valutazione del rischio e a limitare gli effetti nociviper la salute umana(Articolo 1, par. 3 e Allegato I del Regolamento (UE) 2025/351 cherispettivamente introducono l’art. 3bis e modificano l’Allegato IV delRegolamento (UE) n. 10/2011). In particolare, qualora una sostanza utilizzatanella fabbricazione di un materiale o di un oggetto destinato a venire acontatto con i prodotti alimentari presenti un livello di migrazione neiprodotti alimentari inferiore a 0,00015 mg di sostanza/kg di alimento (0,15μg/kg), essendo il rischio di genotossicità valutati come improbabile, nonsaranno necessarie prove di tossicità della sostanza che migra. Qualora illivello di migrazione sia superiore a 0,15 μg/kg ma inferiore a 0,05 mg/kg,saranno necessari solo i dati sulle prove di genotossicità (Considerando n. 8 eArticolo 1, par. 3 che introduce l’articolo 3bis nel Regolamento (UE) n.10/2011).
3. Autorizza l’impiego come additivinella fabbricazione i materiali e oggetti di plastica, delle sostanze confunzione biocida utilizzate nei biocidi, conformi al Regolamento (UE) n.528/2012, per il tipo di prodotto 4, per un uso che comprende l’incorporazionein materiali e oggetti di materia plastica che possono entrare in contatto coni prodotti alimentari (Articolo 1, par. 7, 4), che modifica l’Articolo 6 delRegolamento (UE) n. 10/2011).
4. Inserisce nuove norme in tema diinformazione sui MOCA, aventi ad oggetto istruzioni adeguate volte a rallentareil deterioramento dell’oggetto; una descrizione dei cambiamenti osservabilidell’oggetto che possono indicare il deterioramento dell’oggetto o delmateriale e un’avvertenza nel caso in cui danni specifici o un uso improprioprevedibile causino un aumento della migrazione o facciano sì che l’oggettodiventi altrimenti inadatto a un ulteriore uso a contatto con i prodottialimentari (Articolo 1, par. 14 che inserisce l’Articolo 14 bis nelRegolamento (UE) n. 10/2011).
5. Per garantire standard di sicurezzaelevati, estende i limiti di migrazione anche agli strati di plastica presenti neimateriali multistrato e multimateriale che dovranno conformarsi ai parametri disicurezza previsti dal Regolamento (UE) n. 10/2011, purché il lato a contattocon gli alimenti sia in plastica (Considerando 14 e 15 del Regolamento (UE)2025/351 e Articolo 1, par. 15 che modifica l’Articolo 14 del Regolamento (UE)n. 10/2011).
6. Rafforza la collaborazione trafabbricanti e autorità di controllo, stabilendo che i primi assicurino alleseconde la possibilità di prelevare campioni «durante l’esecuzione deicontrolli ufficiali per verificarne il grado di purezza e la composizione, ancheper quanto riguarda le sostanze e i materiali utilizzati per la lorofabbricazione» (Articolo 1, par. 16 che del Regolamento (UE) 2025/351 chesostituisce l’Articolo 16 del Regolamento (UE) n. 10/2011).
7. Distingue tra rilavorazione e riciclo, imponendo oneri di decontaminazione diversificati al fine di evitare episodi di contaminazione accidentale (Articolo 2 del Regolamento (UE) 2025/351che modifica il Regolamento (UE) 2022/1616).
8. Include nuove specificazioni per le prove di conformità della migrazione da materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari (Allegato I, par. 3) che modifica gli allegati del Regolamento (UE) n. 10/2011).
9. Ai fini di promuovere un modello efficiente di economia circolare, introduce nuove disposizioni sulla rilavorazione dei materiali plastici (Allegato II, paragrafo 3), che aggiunge una sezione C all’allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006).
10. Stabilisce un periodo di transizione di 18 mesi, con la possibilità di permanenza sul mercato per i MOCA conformi alla normativa precedente fino al 16 settembre 2026, per consentire l’adeguamento dell’industria ai nuovi standard europei (Articolo 4 del Regolamento (UE) 2025/351).
Considerazioni conclusive
Il quadro normativo europeo si sta evolvendo per ridurre l’impatto ambientale della plastica e migliorare la sicurezza alimentare. L’implementazione dei nuovi standard potrebbe determinare un incremento dei costi per le imprese, con probabili ripercussioni sul prezzo finale del prodotto, rischio che la collettività dovrà accettare per beneficiarne dal punto di vista alimentare e ambientale. Le novità introdotte dal Regolamento rappresentano un avanzamento nella disciplina dei MOCA, tuttavia, l’attuazione e il successo effettivo richiederanno un approccio coeso e sinergico di azioni tra il settore industriale, in termini di adeguamento normativo, bilancio dei costi e tempi di transizione; le istituzioni, che dovranno fornire un supporto normativo e finanziario per facilitarne l’attuazione, aprendosi a un lavoro concertato con le altre realtà europee ed avviare un tavolo di confronto con il settore confindustriale; la collettività, che dovrà sforzarsi nel modificare logiche ben ancorate, favorendo un cambiamento culturale profondo che supporti la riduzione del monouso per goderne i conseguenti benefici ambientali e sulla salute. Sfida ardua, in quanto i tre protagonisti si fanno portatori di interessi non così allineati, ma necessaria.