Il d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 e l’accelerazione delle rinnovabili tra obiettivi, semplificazioni e sostenibilità
di Nicola Brignoli
1. Introduzione
Con il d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato in G.U. il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026, l’Italia dà attuazione alla direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), intervenendo in modo esteso sul quadro normativo delle fonti rinnovabili e, in particolare, sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Il messaggio europeo è chiaro: gli obiettivi al 2030 non valgono solo come traguardi numerici, ma come prova di funzionamento della macchina pubblica, perché oggi la transizione si misura anche sulla capacità delle amministrazioni di decidere in tempi compatibili con gli investimenti e con le tutele.
Il contesto europeo è noto: la revisione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) innalza l’obiettivo complessivo dell’Unione al 42,5% di rinnovabili nel mix energetico al 2030 (con un impegno politico di aumentarlo ulteriormente al 45%), e lega l’aumento dell’ambizione climatica a una parola-chiave: permitting, cioè autorizzazioni più rapide e prevedibili.
In questa prospettiva, il tema non è la semplificazione dei procedimenti come mera sottrazione di fasi, bensì la costruzione di un modello decisionale capace di comporre in tempi ragionevoli interessi pubblici concorrenti. La prevedibilità dei tempi non discende solo da termini più brevi, ma da standard istruttori, criteri localizzativi e modalità di cooperazione tra amministrazioni che rendano il bilanciamento ripetibile e controllabile. È in questo senso che il “risultato” – inteso come capacità di abilitare concretamente nuova capacità rinnovabile – entra a pieno titolo nella politica energetica.
2. I nuovi target: più vincoli (e più responsabilità)
Uno dei passaggi più immediati del decreto è l’aggiornamento degli obiettivi nazionali. Il d.lgs. n. 5/2026 fissa l’obiettivo della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo al 39,4% entro il 2030.
Accanto a questo target “di sistema”, il decreto introduce anche un obiettivo indicativo per gli edifici: la quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze (considerando anche l’energia rinnovabile da rete) è indicata in almeno il 40,1% nel 2030.
Nel settore trasporti, la riforma è ancora più esplicita: i fornitori di combustibili (inclusa l’energia elettrica) sono obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno pari al 29% di fonti rinnovabili sul consumo finale del settore.
In controluce, questi numeri dicono due cose: (i) il decreto non è solo “tecnico”, ma redistribuisce oneri di adeguamento; (ii) l’attuazione diventa inevitabilmente multilivello, perché gli obiettivi nazionali si scaricano su strumenti amministrativi (pianificazione, autorizzazioni, controlli) che coinvolgono amministrazioni centrali, Regioni, enti locali e soggetti tecnici. Ne discende un corollario: più i target sono stringenti, più diventa decisiva la capacità amministrativa di trasformarli in procedimenti coerenti, stabili e difendibili.
C’è, però, un ulteriore aspetto: i target operano come vincoli indiretti di programmazione. Non vincolano soltanto il “quanto” (quota FER), ma incidono sul “come” (sequenza degli strumenti), perché orientano sia la pianificazione energetica e territoriale sia le scelte regolatorie sui meccanismi di sostegno e sugli obblighi. In questo senso, la partita non è solo quantitativa: è organizzativa. Un obiettivo ambizioso rende più costoso, anche in termini di contenzioso e inerzia, un sistema autorizzatorio frammentato o disomogeneo, e richiede che l’amministrazione disponga di basi conoscitive adeguate e di competenze tecniche stabili.
3. La leva autorizzatoria: “zone di accelerazione” e tempi più stretti
La RED III ha imposto agli Stati membri di ripensare il permitting come infrastruttura della transizione: non una mera questione procedimentale, ma un fattore abilitante. In questa traiettoria, il decreto mira ad accelerare l’installazione dei nuovi impianti anche tramite la designazione di “zone di accelerazione” (go-to areas), in cui le procedure dovrebbero essere più semplici e veloci (con un ordine di grandezza temporale indicato in massimo 12 mesi per le autorizzazioni in tali aree).
Il punto non è solo la riduzione dei tempi, ma il cambio di logica: si tenta di spostare parte del bilanciamento “a monte”, nella selezione delle aree e nella costruzione di presupposti istruttori più standardizzati. È una scelta che può rafforzare la certezza degli investimenti, ma che, proprio perché anticipa (e condensa) il bilanciamento, rischia di spostare il contenzioso sulla qualità della pianificazione e sulla coerenza del raccordo con gli altri livelli di tutela, a partire da ambiente e paesaggio.
Qui si innesta un nodo ulteriore: l’accelerazione funziona soltanto se l’anticipazione del bilanciamento si fonda su una base conoscitiva robusta e su criteri leggibili, perché altrimenti la velocità autorizzatoria produce un effetto paradossale: riduzione del tempo “interno” al procedimento, ma crescita dell’instabilità esterna (ricorsi, sospensive, riaperture istruttorie). In altre parole, la prevedibilità non è solo tempi certi, ma anche decisioni ragionevolmente stabili. È questa la condizione perché la riduzione dei tempi non si traduca in un trasferimento del conflitto dalla fase procedimentale alla fase giurisdizionale.
4. Edifici: obblighi, semplificazioni e “micro-permitting”
Il capitolo edifici è tra quelli in cui la tensione tra obiettivi e strumenti si vede meglio: il decreto lavora sia sugli obblighi di integrazione delle FER sia su meccanismi di semplificazione per impianti al servizio degli edifici (tipicamente fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, ecc.).
Qui la posta in gioco non riguarda soltanto la crescita di capacità rinnovabile, ma la capacità dell’amministrazione di gestire un permitting “di massa”: piccoli impianti diffusi, standard tecnici, controlli e interoperabilità dei dati, con il rischio che il collo di bottiglia si sposti dalle grandi autorizzazioni ai procedimenti ripetitivi e alle verifiche ex post e – spesso – alla fase delle connessioni e degli adempimenti tecnici, che può rallentare anche quando il titolo abilitativo è “rapido”.
In questo scenario, la semplificazione reale non consiste solo nel “tagliare” procedure, ma nel rendere l’amministrazione capace di trattare grandi volumi in modo uniforme: modulistica e requisiti stabili, interoperabilità tra banche dati, criteri tecnici non contraddittori, e controlli proporzionati al rischio. Senza questa infrastruttura, il micro-permitting diventa il luogo in cui si accumula l’inerzia, con effetti sistemici che, sommati, incidono sul conseguimento degli obiettivi complessivi.
5. Biomasse e sostenibilità: l’altra faccia dell’accelerazione
La semplificazione non è “senza condizioni”. La RED III insiste su criteri più robusti di sostenibilità e riduzione delle emissioni lungo il ciclo di vita, e il d.lgs. n. 5/2026 interviene sulle disposizioni del d.lgs. n. 199/2021 relative ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, collegando il loro computo (e l’accesso ai regimi di sostegno) al rispetto di criteri e soglie aggiornate.
In altre parole: accelerare sì, ma evitando che la crescita delle FER “contabilizzate” si fondi su filiere non coerenti con la riduzione effettiva delle emissioni. È un equilibrio delicato, soprattutto perché presuppone apparati di certificazione e controllo efficienti: se la verifica diventa lenta o incerta, il sistema rischia di sostituire ai ritardi autorizzatori ritardi “a valle”, nella rendicontazione e nelle validazioni.
Anche qui torna il tema della prevedibilità: la sostenibilità non può essere affidata a controlli sporadici o disomogenei, perché ciò determinerebbe incertezza per operatori e amministrazioni e, al tempo stesso, indebolirebbe la credibilità del sistema. La sfida è rendere le verifiche rapide ma affidabili, evitando che l’onere istruttorio cresca fino a neutralizzare i benefici della velocizzazione autorizzatoria.
6. Governance e attuazione: la riforma vale quanto la sua catena amministrativa
Un profilo spesso decisivo, ma poco visibile nella lettura “per obiettivi”, riguarda la governance operativa: l’accelerazione richiede non solo regole più snelle, ma anche soggetti, piattaforme e controlli in grado di reggere l’aumento di flussi procedimentali. In concreto, la tenuta del modello dipende dalla chiarezza dei ruoli (tra amministrazioni centrali e territoriali), dalla qualità degli atti attuativi e dalla capacità dei soggetti tecnici di garantire standard uniformi (ad esempio nel monitoraggio, nella gestione degli obblighi e nella tracciabilità). È qui che si misura la differenza tra “semplificazione sulla carta” e semplificazione effettiva: tempi, dati e controlli devono essere coerenti fra loro, altrimenti l’inerzia si sposta da un segmento all’altro.
Sul piano pratico, questo significa almeno tre cose. Primo: la standardizzazione dell’istruttoria non è un fatto meramente organizzativo, ma un presidio di legalità sostanziale, perché consente di trattare casi analoghi in modo non arbitrario e di motivare con coerenza. Secondo: la digitalizzazione e l’interoperabilità dei dati non sono un accessorio, ma una condizione perché il sistema regga volumi elevati (soprattutto nel micro-permitting) e per evitare duplicazioni istruttorie. Terzo: l’attuazione richiede un equilibrio delicato tra centralizzazione e decentramento: alcune funzioni devono essere uniformate (standard, dati, monitoraggi), altre inevitabilmente restano territoriali (governo del territorio, raccordo con paesaggio e ambiente).
In questo quadro, la catena amministrativa che sostiene la riforma diventa parte della politica energetica: la rapidità di decisione dipende anche dalla qualità degli atti secondari, dalle prassi amministrative, dalla cooperazione effettiva tra amministrazioni e dalla capacità di presidiare i controlli senza trasformarli in un secondo procedimento parallelo.
7. Alcune note conclusive
Il d.lgs. n. 5/2026 si presenta come un decreto “di raccordo”: recepisce un impulso europeo forte (più rinnovabili, più in fretta) ma lo traduce in un’ingegneria amministrativa che, per funzionare, deve essere coerente su tre piani: (i) pianificazione e localizzazione (incluse le aree/zone di accelerazione), perché è lì che si gioca la riduzione del conflitto autorizzatorio; (ii) procedimenti e tempi, perché la rapidità promessa è credibile solo se sostenuta da istruttorie standardizzate, dati accessibili e competenze amministrative adeguate; (iii) sostenibilità e controlli, perché il “risultato” (la decarbonizzazione) non può essere separato dalla qualità delle filiere e dalla verificabilità delle performance ambientali.
Se il decreto produrrà un’accelerazione effettiva dipenderà soprattutto dall’attuazione: qualità della pianificazione (incluse le zone di accelerazione), omogeneità degli standard istruttori, effettività del coordinamento tra amministrazioni e adeguatezza dei presìdi di controllo. In questa prospettiva, la transizione non è soltanto un problema di target, ma di capacità amministrativa: procedure governabili, istruttorie proporzionate, dati accessibili e verifiche efficaci. La riduzione dei tempi non è dunque un fine autonomo, ma l’esito di un bilanciamento reso più stabile e prevedibile, perché il conseguimento del risultato è sempre più parte integrante della politica energetica.