NEVER SAY NEVER: IL LEGISLATORE INNOVA I REATI AGROALIMENTARI - Parte 2

di Riccardo Roscini-Vitali - avvocato
Con l. 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in G.U. n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore in data 29 maggio 2026, il legislatore ha introdotto disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Per quanto attiene, in particolare, alla responsabilità degli enti, si segnalano le seguenti novità.
· Con l’abrogazione dell’art. 516 c.p., la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine esce dal catalogo dei reati presupposto.
· Con la modifica dell’art. 517-quater c.p.(Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari), già reato presupposto ai sensi dell’art. 25-bis.1comma 1 lett. a d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Delitti contro l’industria e il commercio), diviene penalmente sanzionabile l’azienda che introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
· Entrano nel catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25-bis.1 comma 1 lett. a d.lgs. 231/2001:
- il nuovo art. 517-sexies c.p. (Frode alimentare), il quale rende penalmente sanzionabile l’azienda che, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce omette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;
- il nuovo art. 517-septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci), il quale rende penalmente sanzionabile l’azienda che, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, quanto a origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Si precisa che l’azienda è penalmente sanzionabile per frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci laddove tali condotte siano realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati [nuovo art. 517-octies comma 4 c.p. (Pena accessoria e circostanze aggravanti)].
Inoltre, con l’aggiunta all’art.246 c.p.p. di un nuovo comma 2-bis, qualora nell’ambito dell’ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere senza darne avviso al difensore, al quale è fatta salva, in ogni caso, la facoltà d’intervenire (art. 364 comma 5 secondo periodo c.p.p.).
Inoltre, con la modificazione dell’art. 266 comma 1 lett. f-ter c.p.p., l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita anche nei procedimenti relativi ai reati di frode alimentare (art.517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septiesc.p.), oltreché di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
Quanto, infine, agli aspetti di compliance, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. a e b d.lgs.231/2001, l’azienda non risponde per colpa di organizzazione se il suo organo dirigente adotta e attua efficacemente modelli di organizzazione e di gestione (cc.dd.“modelli 231”) idonei a prevenire reati della specie di quelli qui esaminati e affida il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo interno all’azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Il Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità degli enti ha tracciato, nella proposta di articolato presentata a novembre 2025, le traiettorie di sviluppo di questa disciplina, definendo la colpa di organizzazione come la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Prendendo ad esempio il settore vitivinicolo anche in relazione alla sua particolare complessità, a tutela dei propri asset tangibili e intangibili l’azienda può orientarsi, quindi, verso l’adozione o l’aggiornamento di un modello 231, con cui riordini il complesso reticolato normativo che tipicamente disciplina la gestione dell’impresa vitivinicola e, tenuto conto delle particolarità aziendali, registri, per ciascuna regola, l’evidenza oggettiva della sua applicazione, a ulteriore dimostrazione del proprio interesse a garantire una maggiore tutela della qualità del prodotto finale e, dunque, degli interessi legittimi dei consumatori.
Per portare solo alcuni esempi concreti, il modello 231 potrebbe prescrivere:
· con riguardo alla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli:
- le modalità di gestione dello schedario vinicolo, sì da assicurare l’impiego di questo strumento di controllo e inventario secondo le modalità concordate nell’ambito dei servizi dei SIAN;
- le modalità di detenzione in cantina, sì da assicurare che, fatte salve le deroghe consentite, non vengano detenute presso gli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti sostanze che, almeno potenzialmente, potrebbero prestarsi a sofisticazioni dei prodotti vitivinicoli;
- le modalità di controllo delle pratiche enologiche, sì da assicurare che nella produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli vengano impiegati solo trattamenti e composti enologici autorizzati;
· con riguardo alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli:
- le modalità di tenuta e aggiornamento del registro dematerializzato specificamente previsto per la rendicontazione del vino e dei prodotti a monte del vino (es.: uve fresche; mosto di uve; mosto di uve parzialmente fermentato; vino nuovo ancora in fermentazione; ecc.) in termini, per esempio, di operazioni da registrare e informazioni da specificare per le operazioni oggetto di registrazione, sì da assicurare che l’annotazione rispetti la sequenza temporale delle operazioni effettivamente svolte in cantina;
- le modalità di impiego del documento di accompagnamento e del registro di carico-scarico, sì da assicurare la necessaria tracciabilità dei prodotti prevista nel settore agroalimentare e la ricostruibilità documentale dell’origine del prodotto;
- le modalità di gestione dei movimenti di cantina, sì da assicurare che la situazione contabile e quella fisica dei prodotti stoccati all’interno dello stabilimento enologico corrispondano.