Un modello comune, un menu diverso: i nuovi alimenti in Turchia
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di Valeria Paganizza
Tra i Paesi vicini all’Unione europea, tanto da aver iniziato i negoziati per accedere, ma altrettanto lontani da farli arenare, c’è la Turchia. Tra le aree che stanno vivendo un progressivo avvicinamento, merita una particolare menzione la legislazione alimentare che, pur se con alcune differenze, si sta progressivamente allineando con quella unionale. Sotto questo profilo, il 2026 ha rappresentato indubbiamente un momento di rilievo. A maggio di quest’anno, infatti, la Turchia ha approvato il Codice sui nuovi alimenti, contenente disposizioni e procedure per l’immissione in commercio di nuovi alimenti.
Le analogie con il Regolamento (UE) 2015/2283 sono molteplici.
In primo luogo, la ratio: analogamente alla legislazione dell’Unione europea, l’intento del legislatore turco è la garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dei diritti dei consumatori (Articolo 1).
In secondo luogo, il campo di applicazione. Ne restano infatti esclusi gli additivi, gli aromi, gli enzimi ei solventi da estrazione (Articolo 2).
In terzo luogo, la struttura della definizione di nuovo alimento anche se con alcune differenze significative sia nella data che segna lo spartiacque tra il “nuovo” e ciò che nuovo non è. Nell’Unione europea, come è noto, tale data era stata individuata con la data di entrata in vigore del primo regolamento sui nuovi alimenti (Regolamento (CE) n. 258/97) e poi mantenuta al 15 maggio 1997 dal successivo Regolamento del 2015. Per quanto concerne la Turchia, la qualificazione di un alimento come “nuovo” è soggetta a due condizioni. La prima richiede che l’alimento non sia stato utilizzato nell’alimentazione umana in modo significativo, in Turchia, prima del 31 dicembre 2025. La seconda coincide con l’appartenenza ad una delle categorie elencate nel Regolamento: gli alimenti con una struttura molecolare nuova o intenzionalmente modificata; gli alimenti costituiti da, isolati da o prodotti da microorganismi, funghi o alghe; gli alimenti costituiti da, isolati da o prodotti da materiali di origine minerale; gli alimenti costituiti da piante o loro parti, ad eccezione degli alimenti con una storia di uso sicuro in Turchia e costituiti da, isolati da o prodotti da piante o da una varietà della stessa specie, ottenute da pratiche tradizionali di propagazione utilizzate per la produzione di alimenti prima del 31 dicembre2025 o da pratiche non tradizionali non utilizzate prima del 31 dicembre 2025 per la produzione di alimenti, ove quelle pratiche non diano origine a cambiamenti significativi nella composizione o struttura dell’alimento o interessino il valore nutrizionale, il metabolismo o il livello di sostanze indesiderate; alimenti costituiti da, isolati da o prodotti da animali o loro parti, fatta eccezione per gli animali allevati secondo pratiche tradizionali di allevamento utilizzate per la produzione di alimenti in Turchia prima del 31dicembre 2025; alimenti costituiti da, isolati da o prodotti da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da organismi come piante o microorganismi; alimenti risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare in Turchia prima del 31 dicembre 2025 che dia origine a cambiamenti significativi nella composizione o struttura, che interessino il valore nutrizionale, il metabolismo o il livello di sostanze indesiderate; alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati; vitamine, minerali e altre sostanze che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento turco sull’aggiunta di vitamine e minerali e di certe altre sostanze agli alimenti, del Regolamento sul Codice alimentare turco sugli alimenti per bambini e sugli alimenti che sostituiscono integralmente la dieta per il controllo del peso e le disposizioni specifiche per gli integratori alimentari, nel caso in cui sia stato impiegato un processo produttivo non utilizzato per la produzione alimentare in Turchia prima del 31dicembre 2025 che dia origine a cambiamenti significativi nella composizione o struttura, che interessino il valore nutrizionale, il metabolismo o il livello di sostanze indesiderate; alimenti costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, contengano o siano costituiti da nanomateriali ingegnerizzati. Alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari in Turchia prima del 31dicembre 2025, nel caso in cui siano destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari.
La competenza per l’autorizzazione spetta al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che provvederà all’inserimento nell’apposito elenco, in cui saranno precisate anche le condizioni d’uso. Analogamente a quanto accade nell’Unione europea, l’inserimento nell’elenco sarà subordinato al rispetto dei seguenti requisiti: l’alimento è sicuro; se l’alimento è destinato a sostituirne un altro, con un cambiamento significativo dei valori nutrizionali, non dovrà essere ingannevole per il consumatore; se l’alimento è destinato a sostituirne un altro, non comporterà differenze tali che il suo utilizzo possa comportare svantaggi, sotto il profilo nutrizionale, per il consumatore (Articolo 7).
Una delle principali differenze del nuovo Regolamento turco, rispetto alla disciplina dell’Unione europea, risiede nell’esclusione, da parte del primo, della possibilità di depositare domande di autorizzazione per alimenti derivanti da suini o insetti. Nonostante la norma turca non chiarisca la ragione della disposizione, le prime notizie reperibili online riconducono la scelta ad una particolare sensibilità religiosa e culturale dei consumatori turchi. D’altra parte, la stessa scelta è stata di recente condotta anche all’interno della nuova disciplina sugli aromi alimentari (Gazzetta Ufficiale 33370 del 14 settembre2026), che vieta l’utilizzo di aromi o alimenti con proprietà aromatizzanti derivati da suini oda insetti (Articolo 5(1) let. d).
Se nell’Unione europea la Commissione può richiedere il parere dell’EFSA, nell’ordinamento turco la Direzione Generale del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste deve richiedere il parere del comitato scientifico. La bozza di parere sarà poi resa disponibile per una consultazione pubblica a seguito della quale le parti interessate potranno inviare i propri commenti alla Commissione scientifica che invierà poi il proprio parere definitivo alla Direzione Generale.
Il parere scientifico è solo uno degli elementi che quest’ultima considererà ai fini dell’autorizzazione. L’Articolo 11 estende infatti la valutazione anche alle condizioni indicate nell’Articolo 7(1), alle disposizioni legislative, incluse le misure precauzionali dell’Articolo 26 della Legge 5996/2010; alle materie disciplinate da altre disposizioni legislative rilevanti per la domanda oggetto di valutazione.
Analogamente a quanto accade nell’Unione europea, una specifica procedura, alternativa e facoltativa rispetto a quella standard, è riservata agli alimenti tradizionali da Paesi terzi. L’iter inizierà con una notifica alla Direzione generale che, dopo una verifica di validità, richiederà un parere da parte del Comitato scientifico, su possibili obiezioni relative alla sicurezza dell’alimento. La bozza sarà resa disponibile per una consultazione pubblica. Il parere definitivo del Comitato scientifico sarà poi inviato alla Direzione generale. Nel caso in cui il parere non contenga obiezioni, la Direzione Generale curerà l’inserimento dell’alimento tradizionale da Paese terzo nell’elenco dei nuovi alimenti. In caso di obiezioni, l’inclusione dell’elenco dei nuovi alimenti non sarà autorizzata ma resterà ferma la possibilità per il richiedente di presentare una domanda di autorizzazione, secondo un’apposita procedura descritta all’Articolo 15.
Anche le disposizioni sulla confidenzialità di alcune informazioni (Articolo 22), sul monitoraggio (Articolo 23) e sulla protezione dei dati (Articolo 25), inclusa l’esclusione dalla richiesta di protezione per gli alimenti tradizionali da Paesi terzi, risultano analoghe a quelle dell’Unione europea.
La ragione della specularità della normativa turca, salve limitate eccezioni, a quella dell’Unione europea deriva dal voluto allineamento della prima alla seconda, come precisato dall’Articolo 29.
La nuova disciplina turca conferma, dunque, la capacità del modello unionale di orientare la regolazione alimentare anche oltre i confini dell’Unione. L’allineamento, tuttavia, non implica una piena coincidenza delle scelte normative: alla sostanziale convergenza delle definizioni, delle procedure e delle garanzie si affiancano differenze che incidono direttamente sull’accesso al mercato.
L’esclusione delle domande relative ad alimenti derivanti da suini o insetti è, sotto questo profilo, particolarmente significativa. Precludendo l’avvio del procedimento, essa sottrae tali prodotti alla valutazione individuale prevista per gli altri nuovi alimenti. La selezione degli alimenti potenzialmente autorizzabili precede così l’esame della loro sicurezza e riflette una scelta legislativa autonoma rispetto alla valutazione scientifica.
Il confronto mostra, pertanto, come l’adozione di un impianto normativo comune possa accompagnarsi alla conservazione di specificità nazionali decisive. Per gli operatori, la somiglianza delle regole non si traduce necessariamente nell’identità delle opportunità commerciali; per il giurista, essa invita a distinguere tra convergenza degli strumenti di regolazione e convergenza delle scelte che ne determinano l’applicazione.