Un primo passaggio verso un nuovo (?) diritto penale agroalimentare

di Alessandro Coden
È giunto al vaglio della commissione giustizia della Camera dei Deputati il Disegno di legge n. 1519, oggi C. 2721, in materia di «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», il quale mira a innovare sensibilmente la tutela penale riservata al settore agroalimentare. In particolare, l’obiettivo dichiarato dell’intervento è, da un lato, il rafforzamento della tutela riservata agli acquirenti di prodotti alimentari attraverso un ventaglio di misure che comprendono: una maggiore tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti, l’anticipazione delle soglie di tutela dell’interesse protetto a fasi antecedenti a quella di vendita o, comunque, d’immissione in commercio, l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio e l’intervento sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità e controllo dei prodotti alimentari; dall’altro lato, garantire la trasparenza e la leale concorrenza all’interno di un mercato – quello agroalimentare – di primaria rilevanza per l’economia nazionale.
Va subito chiarito che le modifiche proposte risultano risalenti dacché il provvedimento approvato riproduce, nella propria sostanza, i contenuti delle proposte di legge AC 823 (respinto in data 10gennaio 2024) e AC 1004 (in corso d’esame presso la seconda Commissione permanente Giustizia), entrambe intitolate «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari». Proposte che, a loro volta, ripropongono il Disegno di legge AC 2427 della XVIII legislatura –decaduto per fine legislatura – il quale si ispirava ad un più complesso progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 durante la XVII legislatura, presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
Il Disegno di legge, qualora venisse definitivamente approvato, interverrebbe in modo trasversale sulla disciplina agroalimentare rafforzandone gli strumenti sanzionatorio-repressivi sia in sede amministrativa che penale. Con riferimento a quest’ultimo aspetto è necessario segnalare, in primis, la proposta di modifica del titolo VIII del libro secondo del codice penale, la cui rubrica verrebbe dal progetto riformulata in «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare». Tale scelta lessicale permetterebbe di individuare in modo chiaro e definitivo il bene giuridico sul quale avvitare parte dei reati del titolo, costruendo così uno specifico e razionale sistema di tutela.
Ebbene, coerentemente con una così chiara rideterminazione del panorama offensivo, il progetto propone, anzitutto, l’abrogazione degli articoli 516 e 517-bis c.p. relativi, rispettivamente, al reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – reato presupposto anche della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 – e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell’esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Tale manipolazione permetterebbe l’inserimento, come previsto all’articolo 1 del Disegno di legge, di nuovo Capo II-bis dedicato, appunto, ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
In questa nuova partizione verrebbero quindi collocati: il reato di «contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari» – reato presupposto della responsabilità dell’ente –, già previsto all’art. 517-quaterc.p., le cui pene sarebbero però soggette ad un inasprimento, passando dalla reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro alla reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro; la frode alimentare, ex art. 517-sexies – reato di nuova previsione –, il commercio di alimenti con segni mendaci ex art. 517-septies anch’esso di nuova introduzione, la disciplina delle circostanze aggravanti di cui all’art. 517-octiesc.p., riferita ai delitti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septiesc.p. e, infine, le circostanze attenuanti 517-quinquies applicabili a tutti delitti ricompresi nel Capo.
Novità rilevante nell’ambito di questa generale ricalibrazione della risposta sanzionatoria è, quindi, la modifica dell’art. 517-quater c.p., modifica che, oltre a determinare – come è già stato segnalato – un inasprimento del trattamento sanzionatorio originariamente previsto, estenderebbe in modo significativo l’area del penalmente rilevante, fino a ricomprendervi un ventaglio di condotte inizialmente escluse. La norma, infatti, non punirebbe più solo chi «introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i prodotti contraffatti», ma anche, e più generalmente, chi spedisce in transito, esporta, trasporta, o offre prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica, o denominazione di origine, sa essere contraffatta o alterata. E, quindi, realizzando un’anticipazione della soglia di tutela, tramite la criminalizzazione di quelle condotte prodromiche rispetto all’immissione nel mercato di prodotti alterati.
Parimenti, la lettera d dell’articolo1 del disegno di legge introdurrebbe i richiamati articoli, 517-sexies(Frode alimentare), 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci)e 517-octies, che concorrerebbero con il 517-quater c.p. alla creazione di uno statuto penale volto a tutelare uno dei più importanti segmenti economici del Paese
La frode alimentare ex 517-sexiesc.p. avrebbe, infatti, il compito di fornire una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o della messa in commercio dei prodotti contraffatti, dacché punirebbe chiunque, nell’esercizio di attività agricole, industriali, commerciali e d’intermediazione – con il dolo specifico di trarne profitto inducendo in errore il compratore – importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale; nonché trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità sono sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, salvo chela condotta non sia di lieve entità. La disposizione si configurerebbe, pertanto, come un primo presidio repressivo nel momento in cui venga in rilievo una falsa rappresentazione delle caratteristiche essenziali del prodotto agroalimentare.
A tale fattispecie si affiancherebbe l’articolo517-septies il quale, invece, avrebbe come funzione quella di punire, con la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa fino a 20.000 euro, chi, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizzi segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli.
Dalla lettura coordinata delle due disposizioni, nonché dalla clausola di residualità prevista dall’art. 517-sexiesc.p., risulta evidente la maggiore offensività delle condotte di cui all’art.517-septies c.p., giustificata dalla capacità dei comportamenti in parola di far cadere in errore – proprio a causa dell’utilizzo di segni distintivi aventi funzione certificatoria – anche ad un acquirente attento. Sostanzialmente, quindi, tale progressività garantirebbe razionalità al sistema, riservando le sanzioni più severe a condotte che, già sul piano logico, si dimostrano maggiormente perniciose rispetto alla tutela del patrimonio agroalimentare.
L’art. 517-octies c.p. disciplinerebbe, invece, le pene accessorie e le circostanze aggravanti per le condotte di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies. In merito alle pene accessorie, la norma attribuirebbe al giudice, nei casi particolarmente gravi o caratterizzati da recidiva specifica, la possibilità di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio nell’ambito del quale il fatto è stato commesso, tra un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi. Mentre, per quanto riguarda le circostanze, la norma prevederebbe un aggravamento del trattamento sanzionatorio nel caso in cui: le condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta; le frodi siano commesse mediante falsi documenti di trasporto ovvero di false dichiarazioni all’organismo di vigilanza; i fatti siano connotati da particolare gravità, in ragione della quantità di prodotto oggetto dell’illecito; le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione, e trasformerebbe il reato di agropirateria in una circostanza aggravante dei reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.
Di interesse, nel panorama normativo delineato dal Disegno di legge, risultano anche gli interventi in materia di confisca obbligatoria e per equivalente. Segnatamente, l’art. 1, lett. e),n. 2 mira a introdurre il nuovo art. 518.2 c.p., prevedendo così l’applicazione della confisca obbligatoria e per equivalente in relazione ai delitti di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (art. 517-quaterc.p.), frode alimentare (art. 517-sexies c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.).
In particolare, la nuova formulazione ha come scopo quello di riconoscere al giudice, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la possibilità di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Tali beni, se sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero, appunto, confiscati invia definitiva per i reati di “Frode alimentare” (art. 517-sexies c.p.)e “Commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies c.p.), verrebbero dall’impianto normativo poi affidati dall’autorità giudiziaria, in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia oppure ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici per il perseguimento di determinate finalità quali: giustizia, protezione civile o tutela dell’ambiente.
Sempre sul piano strettamente penalistico, la novella interviene anche in merito alle operazioni sotto copertura, dacché l’articolo3 ricondurrebbe il reato di “Commercio di alimenti con segni mendaci” (art.517-septies c.p.) tra quegli illeciti per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari che, durante suddette operazioni, commettono specifiche condotte penalmente rilevanti, purché l’attività sia conforme ai requisiti prescritti dalla medesima norma.
Infine, il Disegno di legge all’articolo 5,in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di tutela, interverrebbe anche sull’art. 4, comma 49, l n. 350/2003, modificando il campo di applicazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517c.p., escludendovi le condotte di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari, dacché le stesse, a quel punto, rientrerebbero nello specifico reato di Commercio di alimenti con segni mendaci ex 517-septies c.p.
In definitiva, quindi, il legislatore, tramite un intervento normativo ancora suscettibile di ampie modifiche da parte della Camera dei Deputati, tenta di raccogliere quando seminato nelle precedenti legislature, riformando la tutela agroalimentare.
In chiusura, può sin d’ora segnalarsi come, a differenza dei precedenti tentativi di riforma, il presente Disegno di legge abbia scelto di concentrare l’intervento repressivo sulla responsabilità della persona fisica, omettendo di includere i nuovi reati agroalimentari (517-sexiese 517-septies) tra quelli rilevanti ai fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, ma, soprattutto, evitando l’introduzione di uno specifico modello organizzativo da adottare.