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NEVER SAY NEVER: IL LEGISLATORE INNOVA I REATI AGROALIMENTARI - Parte 1

di Alessandro Coden

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Il 29 maggio 2026 è definitivamente entrata in vigore la legge n. 75/2026, con la quale – come avevamo già anticipato – il legislatore ha inteso innovare il settore alimentare, intervenendo sia sul piano della tipicità che su quello sanzionatorio, tramite, rispettivamente, l’anticipazione della soglia di rilevanza penale e l’inasprimento dei regimi punitivi.

In argomento, va anzitutto chiarito come la riforma non intervenga né sui reati alimentari a tutela della salute pubblica (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ex art.439 c.p.; adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari ex art.440 c.p.; commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ex art. 442 c.p.; commercio o somministrazione di medicinali guasti ex art.443 c.p.; commercio di sostanze alimentari nocive ex art. 444 c.p.) né sulla legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), ma si concentri unicamente su quelle previsioni legate all’affidamento commerciale dei consumatori (frode nell’esercizio del commercio ex art. 515 c.p. e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p.), introducendo, in seno al titolo VIII del codice penale, un nuovo capo II-bis denominato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”. All’interno di questa nuova partizione si è scelto di ricollocare l’articolo 517-quater c.p. – fattispecie introdotta nel 2009 per meglio sanzionare la contraffazione alimentare – rubricandolo, ex novo, come “contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari”, unitamente a due nuove fattispecie penali – la frode alimentare ex art. 517-sexies c.p.e il commercio di alimenti con segni mendaci ex art. 517-septiesc.p. – e a specifiche circostanze attenuanti e aggravanti (art. 517-quinquiese art. 517-octies).

Andando per ordine, può anzitutto segnalarsi come, in merito alla contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari di cui all’art. 517-quater c.p., il legislatore abbia disposto non solo un aumento del regime sanzionatorio («da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» e non più «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000»), ma anche un’anticipazione della soglia di tutela. Infatti, contrariamente alla precedente formulazione, oggi la norma sanziona anche l’introduzione nel territorio dello Stato in custodia temporanea o in deposito doganale di prodotti contraffatti, nonché chiunque proceda alla loro spedizione in transito, all’esportazione e al trasporto, previa, naturalmente, la necessaria sussistenza dello specifico dolo di profitto. Tale espansione – funzionale a fornire tutela penale a tutta la filiera alimentare – deve necessariamente coordinarsi con l’eliminazione dal secondo comma della fattispecie del riferimento ai prodotti artigianali e industriali, originariamente richiamati, sia nel primo che nel secondo comma a seguito della modifica disposta dall’articolo 21 del d.lgs. 2 aprile 2026, n.51. Infatti, il legislatore, dopo solo 22 giorni dall’introduzione del Decreto legislativo, ha deciso di sterilizzarne la portata innovativa, creando, di conseguenza, una distonia tra i commi quanto all’oggetto di tutela, nonché rispetto al bene giuridico di categoria.

Secondariamente, per quanto concerne la frode alimentare ex art. 517-sexies c.p.,è evidente la volontà di sostituire, almeno per il settore agroalimentare, la classica frode in commercio ex art. 515 c.p. con la nuova disciplina, nonché di assorbire in quest’ultima la “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” originariamente prevista all’articolo 516 c.p. e oggi abrogata. Lo scopo del nuovo articolo 517-sexies c.p. appare, infatti, quello di punire non solo le condotte di «consegna all’acquirente», ma anche tutte quelle attività funzionali a mettere in circolazione alimenti, acque e bevande di cui l’agente conosce la non genuinità o la difformità – per origine, provenienza, qualità o quantità – rispetto alle informazioni dichiarate o pattuite. Da ciò consegue, da una parte, un’ampia elencazione delle condotte penalmente rilevanti e, dall’altra, il riferimento all’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione. A tale espansione, tuttavia, fa da contraltare sia il doppio dolo specifico previsto dalla fattispecie – ossia il fine di indurre in errore il consumatore e il fine di profitto –; che la causa di non punibilità prevista al terzo comma, la quale esclude il rimprovero penale quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o per l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è da considerarsi di lieve entità.

Fattispecie più grave è, invece, il commercio di alimenti con segni mendaci ex art.517-septies c.p., ove il legislatore ha previsto una specifica disciplina per chi, sempre con l’obiettivo di indurre in errore il consumatore traendone profitto, utilizzi segni distintivi o indicazioni che sa essere falsi o ingannevoli sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti. Coerentemente, la fattispecie prevede un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per la frode alimentare, la quale, del resto, ha una portata residuale e si applica solo qualora non risulti configurabile un commercio di alimenti con segni mendaci. La ratio dell’aggravamento sanzionatorio risiede nella capacità dei comportamenti in parola di far cadere in errore anche un acquirente attento e quindi, nell’effettiva perniciosità dei comportamenti rispetto al bene giuridico tutelato. Anche in questo caso le condotte tipizzate dal legislatore appaiono numerose, dacché l’obiettivo trasversale – lo si ripete – è quello di fornire tutela penale a tutto il comparto agroalimentare.

La novella colloca nel nuovo capo anche l’art. 517-quinquies, riconoscendo l’applicabilità della circostanza attenuante ivi prevista – e riservata a chi si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti o dei profitti da essi derivanti – oltre che per il già previsto reato di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, anche per i delitti di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, uniformando così il regime di applicazione. Simmetrica rispetto a quest’ultima circostanza attenuante è l’inedita circostanza aggravante di cui all’art. 517-octies, la quale prevede un inasprimento della pena, per i reati previsti agli articoli 517-sexiesc.p. e 517-septies c.p., qualora 1) le condotte attengano alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;3) i fatti siano di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito; 4) le condotte abbiano ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione, ovvero se le condotte ivi previste siano realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento dimezzi e attività continuative organizzate. Quest’ultima aggravante ha, di fatto, assorbito il reato di agropirateria che originariamente doveva essere previsto come fattispecie autonoma, senza però svilire il regime di protezione. Infatti, come già evidenziato in dottrina, la degradazione dell’agropirateria a circostanza aggravante non ha comportato un annichilimento della tutela, poiché, in tale eventualità – oltre all’inasprimento del trattamento sanzionatorio –saranno comunque applicabili le neo-introdotte pene accessorie previste all’articolo 518.1 c.p., come l’interdizione dalla professione ex art. 30 c.p. e il divieto di ottenere 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 2) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Inoltre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva reiterata, è altresì prevista la chiusura temporanea – da uno a dodici mesi – dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso e, se ricorrono entrambe le condizioni (condotta recidiva reiterata e grave) è addirittura prevista la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento. A tale ricostruzione si può comunque eccepire come la tecnica normativa prescelta renda invero ammissibile il bilanciamento, ex art. 69 c.p., tra l’agropirateria e altre circostanze attenuanti, eventualità che, per alcuni, ne limiterebbe l’effetto deterrente. In tema di pene accessorie è segnalabile anche il primo comma dell’articolo517-octies, il quale stabilisce, anche in caso di frode alimentare odi commercio di alimenti con segni mendaci, la possibilità di disporre la chiusura temporanea – da cinque giorni a tre mesi – dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Interessante è poi il regime di confiscabilità. Il nuovo art. 518.2 c.p. chiarisce, infatti, come nei casi di cui agli articoli 517-quater c.p., 517-sexies c.p. e 517-septiesc.p. sia sempre ordinata la confisca – diretta ma anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo.

La novella ha, quindi  ,sicuramente alcuni punti di forza, fra i quali figura una più puntuale indicazione delle condotte penalmente rilevanti e una più completa tutela penale nel settore agroalimentare. Tuttavia, i primi lettori hanno riscontrato alcune tensioni, non solo nell’inefficace coordinamento tra primo a secondo comma dell’art.517-quater c.p., ma anche nel mancato richiamo, in relazione alla frode alimentare, di quelle condotte di “detenzione per la vendita”. Poiché spesso i prodotti differenti da quanto dichiarato o pattuito vengono rinvenuti nei magazzini e nei locali di esercizi commerciali prima che siano posti in vendita, l’assenza ditale indicazione potrebbe rendere impossibile ritenere il reato consumato nel caso di semplice detenzione. Parimenti, l’assenza della condotta di “consegna” potrebbe altresì comportare la riemersione della frode comune ex art.515 c.p., mancando così proprio l’obiettivo principale dell’intervento novellistico. Dubbi permangono anche in relazione alla causa di non punibilità prevista all’articolo 517-sexies c.p., sia perché limitata esclusivamente alle condotte di frode alimentare, sia perché i parametri per determinare l’area di applicazione appaiono incerti e vaghi.

In definitiva, e nell’attesa di valutare come la riforma verrà interpretata dalla giurisprudenza, si può fin d’ora paventare un necessario intervento correttivo, sia per assicurare razionalità al sistema che per garantire la riuscita degli obiettivi prefissati.

 

Per un'analisi degli effetti che la riforma ha prodotto sul sistema della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, si rinvia, senza ulteriori anticipazioni, all'apposita notizia a cura dell'Avv. Riccardo Roscini-Vitali.

 

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